Le nuove 18 (9+9) settimane (DL 104/2020), per periodi che si collocano dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, prescindono dall’utilizzo delle precedenti 18 settimane (DL 18/2020; 34/2020, 52/2020)?
Si, e si ricorda anche che le settimane autorizzate su periodi che si collocano oltre il 13 luglio sono imputate alle prime 9.
Quando si possono richiedere le ultime 9 settimane (condizionate, in alcuni casi, al pagamento di un contributo addizionale)?
Si possono chiedere, nel medesimo arco temporale, dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo;
Le due domande 9+9 devono essere distinte? Naturalmente, potendo richiedere le seconde solo dopo aver autorizzato e concluso il periodo precedente.
Per le prime 9 settimane, si utilizza la causale COVID -19 Nazionale. La procedura è già attiva? Si, Possono essere intanto inviate le domande per le prime 9 settimane.
Se sono già state richieste ai sensi della precedente normativa settimane che si collocano dal 13 luglio (lunedì) in avanti, le prime nuove 9 settimane ai sensi del DL 102/2020 vengono riconosciute per differenza e con un accoglimento parziale.
Si, la sede farà questa verifica.
Si chiede conferma del fatto che le prime 9 ai sensi del DL 104/20, si possono riconoscere interamente solo se precedentemente, ai sensi della normativa precedente, non siano stati autorizzati periodi dal 13 luglio al 31.12.2020. Diversamente vengono riconosciuti solo periodi per differenza fino ad un massimo di 9 settimane.
Si, l’interpretazione è corretta.
Lo slittamento dei termini di decadenza ex DL 104/20 vale anche per domande riferite alla precedente normativa?
Se il periodo richiesto, anche ai sensi della previgente normativa (es. le 5+4 settimane – DL 34/20) inizia a luglio, il termine è differito al 31 agosto.
Le domande con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal decreto-legge n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020 ai sensi del mess. 3131/20?
Si, l’interpretazione è corretta.
Rimane la decadenza del 15 luglio per i periodi tra il 23 febbraio e il 30 aprile e del 17 luglio per i periodi dal 01.05.2020 al 31.05.2020, o la decadenza, per questi casi è spostata al 31.08.2020? Anche per queste domande, i termini sono differiti al 31 agosto.
Si chiede se i termini per il pagamento che scadevano al 31.07.2020, siano prorogati al 31.08.2020 e quelli in scadenza al 31.08.2020 siano prorogati al 30.09.2020 (indipendentemente che trattasi di vecchia o nuova normativa).
Si, l’interpretazione è corretta.