L’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione dei contribuenti il nuovo servizio di consultazione delle fatture elettroniche online, sul proprio sito. L’Autorità Garante della privacy ha tuttavia evidenziato alcuni problemi in merito.
Già nei mesi scorsi, il Garante della privacy aveva segnalato le criticità della fattura elettronica. Tra queste erano state rilevate anche diverse “falle” riguardanti il processo di emissione e conservazione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Con le Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018, approvate il 21 dicembre 2018, è stata introdotta la possibilità di non aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.
Le disciplina del servizio prevede: “L’Agenzia delle entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici – nell’ambito del quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali – accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° luglio 2019” (il termine precedente era il 3 maggio).
“In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione“. “I file delle fatture elettroniche memorizzati sono cancellati entro 30 giorni dal termine del periodo di consultazione”.
“Al soggetto che non abbia effettuato l’adesione sono resi disponibili in consultazione esclusivamente i dati fattura“, ovvero quelli “fiscalmente rilevanti”, per un periodo che arriva “fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento”.
“In assenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle Entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fattura“. Questi “dati sono resi disponibili in consultazione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Infine “al cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute”.
Se l’Agenzia delle Entrate consente al contribuente di non aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, per tutelare la privacy dei propri dati aziendali, allo stesso tempo, però, lo espone al rischio di una verifica fiscale.
Lo si deduce dalla versione integrata della faq n.125 pubblicata nel sito dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 19 luglio. Infatti, alla domanda se potranno essere effettuati controlli incrociati finalizzati a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili anche in caso di non adesione al servizio di consultazione, l’Agenzia risponde che i controlli verranno effettuati con i dati fiscali che memorizzerà anche se dovesse eliminare il file completo della fattura elettronica.
L’adesione al servizio di consultazione delle fatture permette al contribuente di ritrovare sempre le fatture emesse e ricevute, ma soprattutto rende trasparenti e collaborativi i rapporti con l’Agenzia delle Entrate, evitando l’attivazione delle procedure di analisi del rischio.
Questo, nonostante che nella risposta aggiornata alla faq n. 125 l’Agenzia abbia precisato che “la mancata adesione al servizio di ‘Consultazione’ non rappresenterà di per sé un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio condotta dall’Agenzia delle Entrate”.
Insomma, per le aziende è consigliabile aderire al servizio online di consultazione delle fatture elettroniche più per evitare il rischio di una verifica fiscale che per ragioni di convenienza o utilità.
C’è tempo fino al 31 ottobre 2019 per esprimere il consenso all’adesione. Si può aderire anche dopo questa data ma saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quello in cui l’adesione è stata effettuata.